Cassazione penale Sez. V sentenza n. 788 del 6 aprile 1998

(2 massime)

(massima n. 1)

La mancanza di trasmissione al Gip dei decreti autorizzativi delle intercettazioni telefoniche (esistenti e regolari) costituisce una irregolarità che va eccepita immediatamente, con richiesta di riesame, per consentire alla difesa di verificare la legittimità delle intercettazioni. Peraltro, quando l'acquisizione della prova è avvenuta regolarmente, essendo stati emessi i decreti tempestivamente, non si produce alcuna lesione dei diritti di difesa e va pertanto esclusa la possibilità del giudice di rilevarne di ufficio l'inutilizzabilità, essendo tale potere esercitabile solo in presenza di una inutilizzabilità effettiva per essere stati i mezzi di prova acquisiti illecitamente, con violazione delle norme poste a tutela dei diritti della difesa e della par condicio tra le parti del processo.

(massima n. 2)

La mancata trasmissione al Gip, da parte del P.M., a corredo della richiesta di applicazione di una misura cautelare basata sui risultati di intercettazioni telefoniche, dei decreti di autorizzazione all'effettuazione di tali operazioni, se non dedotta mediante impugnazione dell'ordinanza applicativa di detta misura, non può costituire motivo di revoca della misura stessa, quando venga accertato che i decreti in questione erano stati, in effetti, tempestivamente e ritualmente emessi.

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