Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 2321 del 23 febbraio 1999

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di intercettazione di telefonate dirette ad un'utenza all'estero la particolarità tecnica del sistema allo scopo utilizzabile — quello del cosiddetto «istradamento», comportante la necessità dell'intercettazione di tutte le telefonate ad utenze con numeri aventi le prime cifre identiche — fa sì che il provvedimento autorizzativo venga necessariamente ed implicitamente ad investire tutte le utenze (ovviamente non individuate e non individuabili) «strumentalmente» intercettate. Di conseguenza, seppure «strumentali» e finalizzate ad intercettare l'utenza estera «mirata», tali intercettazioni debbono ritenersi formalmente «assistite» e legittimate dall'autorizzazione giudiziale, con la conseguenziale piena utilizzabilità dei relativi risultati.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.