Cassazione penale Sez. I sentenza n. 1495 del 4 maggio 1998

(4 massime)

(massima n. 1)

È legittimo il provvedimento del Gip di autorizzazione ad eseguire intercettazioni telefoniche che sia motivato per relationem rispetto alle richieste del P.M. o alle informazioni di polizia, purché il giudice non si limiti a un mero rinvio, ma, nel richiamarsi agli argomenti esposti dagli organi investigativi, faccia comunque emergere che essi sono stati criticamente valutati e recepiti. La motivazione dei provvedimenti di proroga dell'autorizzazione, invece, può anche essere ispirata a criteri di minore specificità, per cui può risolversi anche nel dare atto della constatata plausibilità delle ragioni esposte nella richiesta del P.M., dato che di un provvedimento reso al di fuori di una contrapposizione dialettica di posizioni contrastanti, l'adeguatezza della motivazione non può che essere valutata in relazione alla fondatezza della tesi della parte istante. In nessun caso, peraltro, i decreti di proroga possono essere motivati con il semplice richiamo ai preesistenti provvedimenti autorizzativi. (Fattispecie, nella quale la S.C. ha ritenuto corretta la motivazione del giudice di merito che, dato atto dell'esistenza di precedenti decreti autorizzativi delle intercettazioni stesse, aveva osservato, per alcuni, che il protrarsi delle autorizzazioni appariva indispensabile per la prosecuzione delle indagini e, per altri, aveva fatto riferimento, richiamandolo, al contenuto dei rapporti di polizia giudiziaria o alla richiesta del P.M.).

(massima n. 2)

In tema di intercettazione di comunicazioni telefoniche, mentre il primo provvedimento autorizzativo deve contenere una motivazione che non si limiti ad un mero rinvio alle richieste del pubblico ministero o alle informazioni della polizia giudiziaria, ma faccia comunque emergere che esse sono state criticamente valutate e recepite, i successivi provvedimenti di proroga ben possono essere motivati anche per relationem, con riferimento alle richieste degli organi investigativi, in cui siano indicate le ragioni giustificative della proroga, rimanendo peraltro escluso che sia invece sufficiente un semplice riferimento ai preesistenti provvedimenti autorizzativi, del tutto inidoneo, come tale, ad esplicitare le ragioni anzidette. In tale ultima ipotesi, tuttavia, la nullità del provvedimento, con conseguente inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni, non si trasmette ai decreti successivi, quando questi, pur richiamandosi al precedente, siano conformi alla legge.

(massima n. 3)

In tema di intercettazioni telefoniche, la trascrizione integrale delle registrazioni e delle eventuali operazioni accessorie, come la nomina di un interprete, con le forme e le garanzie previste per l'espletamento delle operazioni di cui agli artt. 143 e seguenti c.p.p., è necessaria solamente per l'inserimento nel fascicolo per il dibattimento e per la conseguente loro utilizzazione come prove in sede di giudizio, e non anche per la valutazione della sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ai fini dell'applicazione delle misure cautelari personali ai sensi dell'art. 273 c.p.p.

(massima n. 4)

In tema di utilizzabilità della prova, il fatto che l'inutilizzabilità sia stata dichiarata nel corso del procedimento incidentale de libertate svoltosi durante le indagini preliminari, anche se con il vaglio della Corte di cassazione, non ha alcun effetto preclusivo sulla sua utilizzazione in sede di giudizio, dal momento che il problema dell'utilizzabilità delle prove si pone esclusivamente con riferimento al dibattimento, e ogni valutazione compiuta in proposito in tema di procedimento cautelare non può vincolare il giudice del dibattimento.

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