Cassazione penale Sez. I sentenza n. 2505 del 17 giugno 1999

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di decreto di autorizzazione delle intercettazioni telefoniche è legittima la motivazione per relationem, costituita dal richiamo alle considerazioni ed alle argomentazioni svolte dal pubblico ministero nella richiesta con rinvio alle note investigative alla stessa allegate. È però necessario che il decreto sia formulato in modo che possa evincersi che il giudice ha esaminato gli atti, facendo proprie le considerazioni e le argomentazioni sviluppate nella richiesta e nella documentazione allegata, e che, al momento del deposito di cui all'art. 268, comma 4, e 6, c.p.p., tutti i soggetti interessati siano stati posti in grado di prendere effettiva cognizione degli atti richiamati.

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