Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 1625 del 15 gennaio 2003

(1 massima)

(massima n. 1)

In materia di intercettazioni telefoniche e ambientali disposte nell'ambito di procedimenti riguardanti delitti di criminalità organizzata, la motivazione del decreto autorizzativo del Gip in ordine al presupposto dei «sufficienti indizi di reato», previsto dall'art. 13 della L. 12 luglio 1991 n. 203 — che ha innovato sul punto l'originaria disciplina contenuta nell'art. 267 c.p.p. — deve contenere la sintetica illustrazione degli elementi essenziali di indagine, sì da consentire alle parti e al giudice del riesame di stabilire la ritualità del provvedimento adottato, e può legittimamente recepire, previo adeguato vaglio critico, le risultanze delle informative redatte dalla polizia giudiziaria.

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