Cassazione penale Sez. II sentenza n. 21999 del 10 giugno 2005

(1 massima)

(massima n. 1)

Il vizio della motivazione del provvedimento del pubblico ministero che dispone l'esecuzione delle operazioni di intercettazioni telefoniche ed ambientali mediante apparati diversi da quelli esistenti presso l'ufficio della procura della Repubblica, non rientra fra quelli assoluti ed insanabili, ma tra quelli a regime intermedio, sicché non può essere dedotto per la prima volta in sede di legittimità ove esso non sia stato denunciato nei motivi di appello. (Mass. redaz.).

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