Cassazione penale Sez. V sentenza n. 795 del 29 marzo 2000

(2 massime)

(massima n. 1)

In caso di provvedimento applicativo di misura cautelare personale basato sul risultato di intercettazioni telefoniche o ambientali, avverso il quale sia stata esperita la procedura di riesame conclusasi con la conferma di detto provvedimento, non č deducibile per la prima volta, in sede di ricorso per cassazione proposto avverso la decisione del Tribunale del riesame, l'inutilizzabilitā delle suddette intercettazioni, quando si voglia farla derivare da un asserito difetto di motivazione del decreto di autorizzazione, precedentemente mai denunciato.

(massima n. 2)

In sede di ricorso ex art. 311, secondo comma, c.p.p., la motivazione del provvedimento che dispone una misura coercitiva, č censurabile solo quando sia priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e logicitā al punto da risultare meramente apparente o assolutamente inidonea a rendere comprensibile il filo logico seguito dal giudice di merito o talmente priva di coordinazione e carente dei necessari passaggi logici da far risultare incomprensibili le ragioni che hanno giustificato l'applicazione della misura.

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