Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 32667 del 1 ottobre 2002

(2 massime)

(massima n. 1)

È legittima la motivazione per relationem dei provvedimenti adottati dal giudice in materia di intercettazione di comunicazioni quando l'atto al quale si fa riferimento sia a sua volta congruamente motivato, nonché conosciuto o conoscibile dall'interessato, e la motivazione del giudice sia, inoltre, tale da dimostrare che egli abbia preso cognizione delle ragioni esposte nell'atto anzidetto e le abbia meditate e ritenute coerenti alla propria decisione.

(massima n. 2)

In tema di intercettazione di comunicazione, mentre dà luogo ad inutilizzabilità dei relativi risultati la mancanza, nei provvedimenti autorizzatori, della prescritta motivazione (da intendersi non solo come mancanza fisico-testuale, ma anche come mera apparenza, riscontrabile quando la motivazione sia semplicemente ripetitiva della formula normativa e del tutto incongrua rispetto al provvedimento di cui deve fornire giustificazione), non comporta invece inutilizzabilità la presenza di una motivazione che sia soltanto difettosa, nel senso della incompletezza, insufficienza o non perfetta adeguatezza, ben potendo, in tal caso, il difetto essere emendato dal giudice cui la relative doglianza venga prospettata, sia esso il giudice del merito che deve utilizzare i risultati delle intercettazioni, sia quello dell'impugnazione, tanto di merito quanto di legittimità.

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