(massima n. 1)
La quota di partecipazione nella societā a responsabilitā limitata esprime una posizione contrattuale obbiettivata che va considerata come un bene immateriale equiparato ai beni mobili, ai sensi dell'art. 812 cod. civ., il cui trasferimento č validamente ed efficacemente attuato attraverso un contratto del quale sono parti l'alienante, titolare della quota, e l'acquirente, mentre la societā č terza ed il trasferimento č produttivo di effetti indipendentemente dall'iscrizione nel libro dei soci, la cui unica funzione č quella di renderlo efficace nei confronti della societā.