Cassazione penale Sez. III sentenza n. 524 del 1 marzo 1990

(1 massima)

(massima n. 1)

Nel procedimento penale che debba proseguire con nuovo rito, il ricorso per cassazione avverso provvedimento de plano, col quale sia stata rigettata l'istanza di dissequestro, non può più essere convertito in incidente di esecuzione, non più previsto in subiecta materia. Il provvedimento de plano anche nel codice del 1988 è implicitamente ammesso dall'art. 321 con riferimento al sequestro preventivo, che ne disciplina la revoca per l'accertata mancanza, preesistente o sopravvenuta, delle condizioni di applicabilità. Per il principio di tassatività delle impugnazioni (art. 568) esso non è però soggetto a gravame, mancando una specifica previsione diversamente da quanto stabilito in tema di sequestro probatorio dell'art. 263, quarto comma, che richiama l'art. 127.

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