Cassazione penale Sez. I sentenza n. 2196 del 26 agosto 1994

(2 massime)

(massima n. 1)

Applicata ad un soggetto, con diversi provvedimenti, la misura di sicurezza della libertà vigilata, non è consentito, in sede di unificazione disposta ai sensi dell'art. 209, comma 1, c.p.p., aggiungere alla detta misura il divieto di soggiorno, ostandovi il principio di legalità sancito, in materia di misure di sicurezza, dall'art. 25, comma 3, Cost. e dall'art. 199 c.p., né potendosi ritenere che il divieto di soggiorno, costituente diversa ed autonoma misura (art. 233 c.p.), sia inquadrabile nell'ambito delle prescrizioni intese ad evitare le occasioni di nuovi reati, previste in materia di libertà vigilata dall'art. 228, comma 1, c.p.

(massima n. 2)

In caso di rigetto, da parte del pubblico ministero, di richiesta di restituzione nell'ipotesi di sequestro di P.G., è consentito all'interessato di proporre non richiesta di riesame, bensì opposizione ai sensi dell'art. 263, quinto comma, c.p.p. Pertanto, è competente il giudice per le indagini preliminari, e non il tribunale del riesame, a conoscere e decidere in ordine all'esistenza e alla perenzione di un sequestro di P.G.

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