Cassazione penale Sez. II sentenza n. 1612 del 11 aprile 1994

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di misure cautelari reali, nel caso di sequestro probatorio, qualora il P.M. con proprio decreto abbia rigettato la richiesta di restituzione delle cose in sequestro dovrà ritenersi la competenza del tribunale per il riesame quando si tratti di valutare la legittimità e l'opportunità del provvedimento di sequestro, mentre dovrà ritenersi la competenza del Gip allorché si tratti di valutare la permanenza o la non permanenza delle condizioni che avevano legittimato la misura cautelare reale.

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