Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 2073 del 24 gennaio 1997

(1 massima)

(massima n. 1)

Gli atti di polizia giudiziaria — in particolare quelli indicati nell'art. 351 c.p.p. — che risultano documentati in forme diverse da quelle prescritte (con annotazione, anziché con verbalizzazione) possono essere utilizzati nella fase delle indagini preliminari per essere posti a fondamento di provvedimenti cautelari o di altri atti che trovino la loro collocazione nell'ambito della medesima fase di indagine. Viceversa, ogni possibilità di utilizzazione in fase di dibattimento delle acquisizioni assunte nel corso delle indagini preliminari è direttamente collegata all'osservanza delle formalità di documentazione prescritte per la P.G. dall'art. 357, comma secondo, c.p.p.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.