Cassazione penale Sez. III sentenza n. 38710 del 4 ottobre 2004

(2 massime)

(massima n. 1)

La conversione del sequestro probatorio in sequestro conservativo, ai sensi dell'art. 262, comma 2, c.p.p., può essere chiesto e disposto fino a quando la sentenza di merito non sia passata in giudicato, anche quando trattasi di sentenza non soggetta ad appello ma soltanto a ricorso per cassazione, come (di regola) nel caso di applicazione della pena su richiesta.

(massima n. 2)

Tra i crediti a garanzia dei quali il pubblico ministero può chiedere, ai sensi dell'art. 316, comma 1, c.p.p., il sequestro conservativo dei beni dell'imputato non possono comprendersi quelli di natura risarcitoria spettanti, come tali, non allo Stato-ordinamento ma allo Stato-amministrazione, dovendosi invece ritenere che, con riguardo ad essi, la richiesta di applicazione della suddetta misura cautelare possa essere avanzata soltanto dall'amministrazione competente, se ed in quanto costituitasi parte civile (principio affermato, nella specie, con riguardo a crediti per tributi evasi, sovrattasse e interessi di mora, nascenti in favore dell'amministrazione finanziaria dall'avvenuta commissione di reati tributari).

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