Cassazione penale Sez. II sentenza n. 3053 del 24 giugno 1999

(1 massima)

(massima n. 1)

Il mantenimento del sequestro probatorio ai fini preventivi (art. 262, comma 3, c.p.p.) non può essere disposto dal giudice ex officio ma necessita della richiesta del pubblico ministero, espressamente contemplata per l'apposizione del vincolo cautelare dall'art. 321 c.p.p. (In applicazione di tale principio la Corte ha annullato l'ordinanza del giudice per le indagini preliminari il quale, investito dell'opposizione al diniego di restituzione delle cose sequestrate, pur ritenendo non necessario il sequestro ai fini di prova ne aveva disposto d'ufficio il mantenimento ai fini preventivi, sul presupposto della confiscabilità del compendio).

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