Cassazione penale Sez. III sentenza n. 105 del 25 febbraio 1995

(1 massima)

(massima n. 1)

Gli attrezzi rinvenuti in un cantiere edile, ai fini della configurabilità del reato di costruzione abusiva, potrebbero non qualificarsi come corpo di reato, potendo essere utilizzati in altri luoghi e in altri modi ed essere occasione di lavoro per l'esecuzione di opere edilizie legittimamente assentite, ma costituiscono cose pertinenti al reato e come tali suscettibili di sequestro tutte le volte in cui esistano concrete esigenze probatorie, che possono essere le più svariate e debbono essere valutate caso per caso. Peraltro, ove voglia attenersi alla lettera della disposizione dell'art. 253 c.p.p., senza alcuno sforzo interpretativo, e ritenere il cantiere corpo di reato, perché relativo a «cose mediante le quali è stato commesso l'illecito», è necessario tener conto del disposto dell'art. 262 stesso codice, secondo il quale tutte le cose, comunque sequestrate, vanno restituite «a chi ne abbia diritto» quando non è più necessario mantenere il sequestro ai fini probatori. Detto accertamento è particolarmente necessario per cose che per la loro molteplice destinazione e funzione e per le loro caratteristiche potrebbero non mantenere nel tempo le esigenze probatorie.

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