Cassazione penale Sez. I sentenza n. 2743 del 3 giugno 1997

(2 massime)

(massima n. 1)

In caso di tardiva convalida del sequestro operato dalla polizia giudiziaria, l'interessato, oltre ad attivare il procedimento di restituzione previsto dall'art. 263 c.p.p., con possibilità di opposizione qualora la restituzione venga negata, può anche proporre richiesta di riesame, ai sensi dell'art. 355, comma terzo, c.p.p.; richiesta sulla quale il tribunale deve pronunciarsi e non invece qualificarla come opposizione, ai sensi dell'art. 568, comma quinto, c.p.p.

(massima n. 2)

In tema di sequestro operato dalla polizia, qualora sia inutilmente decorso il termine di 48 ore dalla trasmissione del relativo verbale, il P.M. non può più esercitare il potere di convalida, ma deve immediatamente disporre la restituzione dei beni. Qualora egli non provveda in tal senso, l'interessato, avvalendosi del procedimento di cui all'art. 263 c.p.p., può avanzare istanza di restituzione e successivamente, in caso di diniego, proporre opposizione al Gip; mentre, quando il P.M., nonostante il decorso del termine convalidi tardivamente il sequestro, l'interessato, a norma del terzo comma dell'art. 355 c.p.p., può presentare istanza di riesame, sulla quale il tribunale deve provvedere, adempiendo all'obbligo imposto dal comma 2 dello stesso articolo, e cioè ordinando la restituzione della cosa sequestrata.

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