Cassazione penale Sez. I sentenza n. 6354 del 17 febbraio 2006

(1 massima)

(massima n. 1)

In materia di rimozione e riapposizione di sigilli, la norma dell'art. 261 c.p.p. ha natura regolamentare in quanto č volta a disciplinare un'attivitā materiale, che pur rivestendo una naturale importanza ai fini della conservazione della genuinitā della prova, non richiede la presenza del magistrato; tuttavia la regolaritā formale della rimozione e riapposizione dei sigilli effettuata dal solo consulente tecnico deve essere garantita, a pena di nullitā relativa, dalla presenza imprescindibile dell'ausiliario del giudice.

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