Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 1594 del 9 marzo 1994

(1 massima)

(massima n. 1)

I provvedimenti in materia di liquidazione delle spese e dei compensi di custodia dei beni sequestrati non sono impugnabili in cassazione ma opponibili dinanzi al giudice dell'esecuzione nelle forme dell'incidente regolato dagli artt. 665 e seguenti, c.p.p.

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