Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 223 del 6 febbraio 1995

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di spese relative a sequestro penale di un bene, poiché le tariffe correnti sono di regola comprensive sia della custodia che dell'apprestamento di mezzi e strutture per la conservazione del bene sequestrato, non è consentito liquidare al custode somme per conservazione sul rilievo che era necessario riconoscere una retribuzione per la destinazione di un'area a luogo di custodia, con implicita sottrazione della stessa ad altri usi produttivi, e per spese di gestione, in quanto la disponibilità di un'area rappresenta il presupposto logico-giuridico di un qualunque dovere di custodia e perché ogni attività ulteriore rispetto alla mera custodia deve essere provata.

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