Cassazione penale Sez. I sentenza n. 1200 del 7 aprile 1994

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di sequestro probatorio, le censure di merito riguardanti l'effettiva — o ritenuta — natura delle cose sottoposte a sequestro (nella specie l'interessato contestava che dette cose rivestissero la qualità di «corpo di reato») devono essere dedotte in sede di riesame del provvedimento di sequestro e non possono essere formulate in sede di richiesta di revoca di quel provvedimento — revoca prevista soltanto a seguito del venir meno delle esigenze probatorie ex art. 262 c.p.p. — ovvero in sede di opposizione al diniego di revoca, giacché anche in questa materia deve riconoscersi che il consolidarsi di un provvedimento — per essere state respinte le impugnazioni previste contro lo stesso oppure per non essere state esperite dette impugnazioni — produce un effetto preclusivo all'esame delle questioni che dovevano essere dedotte con le impugnazioni.

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