Cassazione penale Sez. III sentenza n. 18079 del 16 aprile 2003

(3 massime)

(massima n. 1)

È abnorme, e come tale impugnabile con ricorso per cassazione, il provvedimento con cui il P.M. - richiesto, da parte della pubblica amministrazione, di disporre il dissequestro di un fabbricato abusivo al fine di procedere alla sua demolizione - disponga, fermo restando il sequestro, il ripristino dello stato dei luoghi, in quanto tale provvedimento non può essere disposto in pendenza del procedimento penale dall'autorità giudiziaria e, quindi, neppure dal pubblico ministero, trattandosi di una sanzione penale tipica che, ai sensi dell'art. 1 sexies, comma 2, legge n. 431 del 1985, può essere irrogata dal giudice penale solo con la sentenza di condanna.

(massima n. 2)

L'atto abnorme è impugnabile con ricorso per cassazione indipendentemente dall'osservanza dei relativi termini.

(massima n. 3)

Non è consentito il giudizio di riesame avverso il provvedimento con cui il P.M. abbia disposto - in relazione ad un'istanza di dissequestro proposta dalla P.A. e preordinata alla demolizione di un fabbricato abusivo - il ripristino, fermo restando il sequestro, dello stato dei luoghi, in quanto, per il principio di tassatività dei mezzi di impugnazione, il riesame è ammissibile nei soli casi previsti dalla legge. Ne consegue che è illegittima l'ordinanza con cui il giudice si sia pronunciato, in sede di riesame, avverso il detto provvedimento, anziché qualificare l'impugnazione come ricorso per cassazione e trasmettere gli atti al giudice di legittimità.

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