Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 255 del 17 maggio 1995

(2 massime)

(massima n. 1)

La banca presso la quale si è proceduto a sequestro probatorio o preventivo di titoli e valori appartenenti all'imputato e sui quali l'istituto non vanta alcun potere dispositivo in virtù di titolo obbligatorio o reale, non è legittimata alla istanza di riesame, non ricorrendo alcuna delle ipotesi di legittimazione di cui all'art. 257 c.p.p.

(massima n. 2)

Non è legittimato a proporre il riesame del provvedimento di sequestro il soggetto cui, ai sensi dell'art. 259 comma secondo c.p.p.,l'autorità giudiziaria affida la custodia delle cose sequestrate, giacché all'ausiliario dell'autorità giudiziaria sequestrante non possono competere poteri di iniziativa autonoma in contrasto con atti e provvedimenti ai quali deve restare per definizione strumento esterno di attuazione.

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