Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 925 del 21 marzo 1996

(1 massima)

(massima n. 1)

Il difensore dell'indagato può proporre la richiesta di riesame del provvedimento di sequestro disposto dal P.M. (art. 253 c.p.p.), anche se egli non è espressamente menzionato tra le persone a ciò legittimate dall'art. 257 c.p.p. In forza dell'art. 99, comma 1, c.p.p., infatti, va esteso al difensore l'esercizio di ogni diritto e facoltà riconosciuti all'indagato, salvi quelli a lui personalmente riservati: il sequestro non coinvolge interessi esclusivamente patrimoniali del soggetto interessato, ma comprende anche l'interesse alla prova, in relazione al quale non può rimanere esclusa l'assistenza tecnica.

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