Cassazione penale Sez. III sentenza n. 13484 del 24 novembre 1999

(3 massime)

(massima n. 1)

All'istituto del patteggiamento in appello di cui all'art. 599 c.p.p. (ed all'istituto provvisorio del patteggiamento in Cassazione di cui all'art. 3 della legge 19 gennaio 1999 n. 14) non è estensibile la disposizione di favore stabilita dall'art. 445 c.p.p. per il patteggiamento in primo grado di cui agli artt. 444 e segg. c.p.p., secondo cui la sentenza che applica la pena su richiesta delle parti non comporta la applicazione delle pene accessorie e delle misure di sicurezza, fatta eccezione per la confisca. Infatti l'esclusione delle pene accessorie e delle misure di sicurezza è strettamente connessa al carattere di premialità attribuito dal legislatore al patteggiamento di cui all'art. 444, come contropartita alla economia processuale che la scelta delle parti consente. Al patteggiamento in secondo grado non è collegato alcun profilo premiale: né la riduzione sino ad un terzo della pena principale, né la esclusione delle pene accessorie e delle misure di sicurezza, né l'estinzione del reato se entro i termini previsti l'imputato non ne commette un altro. Mancando la eadem ratio tra i due istituti non è possibile estendere a questo i benefici previsti a favore dell'imputato per il patteggiamento in primo grado. Tutto al più nel patteggiamento di secondo grado le parti possono concordare la determinazione non solo della pena principale, ma anche di quelle accessorie, purché sempre entro i limiti edittali previsti.

(massima n. 2)

Sia l'invito ad esibire previsto dall'art. 335 c.p.p. del 1930 per evitare la perquisizione personale, sia la richiesta di consegna prevista dall'art. 248 c.p.p. 1988 allo stesso scopo di evitare la perquisizione personale o locale, proprio nella misura in cui possono provocare un «sequestro consensuale» ed evitare un sequestro coattivo, devono esser preventivamente autorizzati, se rivolti contro un parlamentare. Nonostante la denominazione di richieste di esibizione e consegna o qualsiasi altra denominazione possibile, come quella usata in passato di «sequestro consensuale», si tratta, almeno ai fini della inviolabilità parlamentare di cui all'art. 68, comma 2 e 3, Cost., di perquisizioni domiciliari e sequestri che devono esser preventivamente autorizzati dalla Camera di appartenenza.

(massima n. 3)

Sopraggiunta l'elezione parlamentare dell'imputato nel corso di un procedimento penale, non è più possibile emettere o eseguire provvedimenti di arresto o altri provvedimenti cautelari limitativi della libertà personale del neoeletto, senza previa autorizzazione della camera di appartenenza; parimenti non è possibile emettere o eseguire provvedimenti di perquisizione e sequestro, senza la stessa previa autorizzazione. Tuttavia i provvedimenti di perquisizione o sequestro emessi ed eseguiti prima della elezione parlamentare (prima della proclamazione del neoeletto) restano efficaci e utilizzabili, anche se non preceduti dall'autorizzazione (giuridicamente impossibile) della Camera di appartenenza.

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