Cassazione penale Sez. V sentenza n. 2108 del 8 giugno 2000

(2 massime)

(massima n. 1)

In tema di convalida di sequestro probatorio eseguito dalla polizia giudiziaria, adempie l'obbligo di motivazione il P.M. che, nel suo provvedimento, dia conto dei presupposti del vincolo e, quindi, della configurabilità del reato, con specificazione della relativa ipotesi normativa; poiché, per altro, nella fase delle indagini preliminari, l'organo dell'accusa non è tenuto a formulare l'imputazione, è sufficiente che il fatto per il quale si procede possa essere individuato anche attraverso gli atti redatti dalla polizia giudiziaria, cui il provvedimento faccia riferimento. In tal caso, invero, non si realizza lesione del diritto di difesa, che è garantito dalla consegna del verbale di sequestro e, comunque, dalla notifica del provvedimento del P.M. e dal successivo deposito ex art. 324 comma sesto c.p.p. (Fattispecie relativa al sequestro di prodotti di pelletteria, recanti marchio contraffatto, nella quale, in sede di convalida, il P.M. aveva indicato gli articoli che si ipotizzavano violati ed aveva allegato al proprio decreto gli atti relativi agli accertamenti espressamente richiamati).

(massima n. 2)

In tema di riesame, è da ritenersi inoppugnabile, non essendo previsto alcun mezzo di gravame, il provvedimento di convalida di perquisizione operata dalla polizia giudiziaria; conseguentemente, la eventuale richiesta di riesame avanzata dalla parte deve essere dichiarata inammissibile.

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