Cassazione penale Sez. I sentenza n. 1686 del 8 giugno 1993

(1 massima)

(massima n. 1)

La perquisizione, che è mezzo di ricerca della prova, presuppone l'esistenza di un fondato motivo che consente di ritenere che il corpo del reato o cose pertinenti al reato si trovino sulla persona o in un determinato luogo. La legittimazione a procedere all'atto non è legata, quindi, a meri sospetti, ma deve ancorarsi all'esistenza di indizi di rilievo convergenti verso la probabilità del rinvenimento della res, oggetto della ricerca sulla persona o nel luogo in cui è disposta la perquisizione. Ciò postula la previa individuazione del thema probandum poiché solo in tale ambito ha senso la ricerca di un dato afferente a un reato; altrimenti, in difetto di un riconosciuto nesso strumentale con l'attività criminosa, non di mezzo di ricerca della prova si tratta, ma di mezzo di acquisizione di notitia criminis, come tale inammissibile perché in violazione della libertà individuale lato sensu che ha i suoi referenti negli artt. 13 e 14 Cost. (Nella specie si è ritenuto illegittimo il provvedimento di merito motivato con la generica enunciazione di mere ipotesi di reato, senza alcuna indicazione degli elementi di fatto specifici e concreti che ne avrebbero dovuto giustificare l'emissione).

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