Cassazione penale Sez. V sentenza n. 1151 del 7 febbraio 1997

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di prove, una volta annullata una sentenza per difetto della notifica del decreto di citazione per il giudizio, non può essere utilizzato alcuno degli atti assunti nel corso del precedente procedimento conclusosi con la sentenza poi annullata, dal momento che in esso non era stato ritualmente costituito il rapporto processuale. (Nella fattispecie si trattava di verbali di deposizioni testimoniali rese nel precedente procedimento conclusosi con la sentenza annullata, prodotti dal P.M. nel corso del nuovo giudizio ed acquisiti agli atti senza alcun interpello della difesa; la Suprema Corte, in applicazione del principio di cui in massima, ha ritenuto illegittima l'acquisizione di detti verbali).

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