Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 728 del 6 giugno 1994

(1 massima)

(massima n. 1)

La registrazione di una telefonata, fatta da uno degli interlocutori, all'insaputa dell'altro, č utilizzabile come prova nel procedimento penale. Essa ha la natura di documento, di cui all'art. 234 c.p.p. e, non rientrando tra le intercettazioni telefoniche, non č sottoposta alle limitazioni e formalitā proprie delle predette intercettazioni, né il fatto che essa venga registrata alla insaputa di uno dei due interlocutori costituisce offesa alla libertā di autodeterminazione dell'altro

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