Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 8854 del 30 luglio 1998

(3 massime)

(massima n. 1)

Alla luce delle disposizioni della legge 24 dicembre 1993, n. 537, il cui art. 10, comma sesto, prevede che «la costruzione e la gestione delle autostrade è l'oggetto principale della Soc. Autostrade spa», si devono ribadire le finalità oggettivamente pubbliche del servizio svolto da detta società, indipendentemente dalla sua organizzazione giuridica di società per azioni di diritto privato. Ne consegue che l'attività svolta da tale società — anche per essere esercitata in regime di concessione amministrativa — ha la natura di attività amministrativa e non di attività di diritto privato, dal che consegue ulteriormente la qualifica soggettiva di pubblico ufficiale o di persona incaricata di un pubblico servizio dei suoi rappresentanti, ai sensi degli artt. 357 e 358 c.p. (Fattispecie in cui è stata riconosciuta la qualifica di «pubblico ufficiale o comunque di incaricato di pubblico servizio» del presidente della società ai fini del reato di corruzione propria nella gestione degli appalti concessi dalla società stessa).

(massima n. 2)

Il difetto di correlazione tra fatto contestato e fatto ritenuto in sentenza - che non comporta nullità «generale assoluta e insanabile» - postula una trasformazione radicale del fatto nei suoi elementi essenziali tale da dare luogo a un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa. (Nella fattispecie, in cui si verteva in tema di corruzione propria, la Corte ha ritenuto che non ricorresse il difetto di correlazione sia perché tra le due ipotesi, prospettate in alternativa, di commissione dei reati in esecuzione di un accordo tra due ministri o in esecuzione di un «patto spartitorio tra partiti a livello nazionale» non vi era alcuna eterogeneità o incompatibilità, sia perché gli addebiti sostanziali erano comunque rappresentati dalla «richiesta e percezione» delle percentuali e delle somme indicate nel capo di imputazione, attraverso le modalità in quest'ultimo specificate).

(massima n. 3)

L'art. 234 c.p.p. ricomprende genericamente nella nozione di documento tutto ciò che è caratterizzato dal requisito della scrittura, e quindi anche le sentenze non irrevocabili, delle quali, pure, consente l'acquisizione al processo. Da tali atti, peraltro, non può trarsi la prova dei fatti in essi descritti, essendo la piena valenza probatoria riservata espressamente dalla legge alle sole sentenze divenute irrevocabili (art. 238 bis c.p.p.); ciò non esclude, tuttavia, che il giudice - in base al suo libero convincimento - possa trarre dagli indicati provvedimenti elementi di giudizio finalizzati al perseguimento del fine primario del processo penale, cioè dell'accertamento della verità.

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