Cassazione penale Sez. I sentenza n. 11867 del 4 dicembre 1995

(1 massima)

(massima n. 1)

L'art. 230 c.p.p. stabilisce, nei primi due commi, l'ambito di operatività del consulente tecnico nel senso che la sua attività può esplicarsi sia nel momento del conferimento dell'incarico al perito, presentando al giudice richieste, osservazioni e riserve, sia nel corso delle operazioni peritali, proponendo al perito specifiche indagini e formulando osservazioni e riserve, delle quali deve darsi atto nella relazione. Inoltre tale articolo, al comma 4, pone dei limiti temporali alla facoltà di intervento del consulente tecnico proprio al fine di evitare che la sua attività possa ritardare lo svolgimento della perizia. Ne consegue che, qualora il consulente tecnico non abbia esplicato alcuna forma di intervento nel momento del conferimento dell'incarico al perito o nel corso delle operazioni peritali, non ricorre alcun obbligo da parte del giudice di esaminarlo dopo che si sia concluso l'esame del perito di ufficio nel corso di una perizia disposta in dibattimento con le forme previste dalla seconda parte del comma 1 dell'art. 508 c.p.p. (In motivazione, la Suprema Corte ha chiarito che tale interpretazione dell'art. 230 c.p.p. non trova ostacolo nella disposizione dell'art. 152 att. c.p.p., sicuramente applicabile nel caso che la perizia sia disposta in dibattimento ai sensi dell'art. 508, comma 1, prima parte, del codice, essendo necessario assicurare il contraddittorio in dibattimento mediante la facoltà, riconosciuta al consulente, di formulare osservazioni e sollecitare indagini nel corso dello stesso dibattimento o nel corso delle operazioni peritali, qualora sia necessario rinviare il dibattimento per procedere ad accertamenti e indagini di natura tecnica; al contrario, nel caso che il dibattimento venga rinviato ai sensi della seconda parte dello stesso articolo, l'esame del consulente tecnico in dibattimento deve ritenersi escluso, qualora lo stesso non abbia svolto forma di intervento nella fase del conferimento dell'incarico o nel corso delle operazioni peritali, in quanto tale esame trova un limite nel disposto dell'art. 230 c.p.p.).

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