Cassazione penale Sez. V sentenza n. 2885 del 3 marzo 1999

(2 massime)

(massima n. 1)

In tema di correlazione tra accusa contestata e sentenza, posto che le norme che disciplinano le contestazioni aggiuntive hanno lo scopo di assicurare il contraddittorio sul contenuto dell'accusa — contraddittorio che costituisce garanzia del pieno esercizio del diritto di difesa da parte dell'imputato — esse non devono essere interpretate in senso rigorosamente formale, ma piuttosto con riferimento alle finalità cui sono dirette. Pertanto, non qualsiasi modificazione rispetto alla accusa originaria appare atta a violare i principi enunciati dalle suddette norme; ciò avverrà solo nel caso in cui la modificazione dell'imputazione pregiudichi e precluda, in concreto, la possibilità di difesa da parte dell'imputato. (Fattispecie nella quale, contenendo l'originaria imputazione l'accusa di aver formato un falso testamento olografo, in corso di dibattimento, era stata formulata l'accusa alternativa di averlo fatto falsificare. Pur non essendo stato il relativo verbale notificato all'imputato, i difensori avevano chiesto ed ottenuto i termini a difesa e la parte aveva ottenuto il rilascio di copia del verbale contenente la contestazione aggiuntiva. La Suprema Corte ha rigettato il ricorso dell'imputato, ritenendo non essersi verificata, in concreto, alcuna lesione del diritto di difesa).

(massima n. 2)

In tema di operazioni peritali, in caso di prosieguo delle stesse fissato dal perito, l'avviso dato al difensore della parte è atto a soddisfare l'esigenza di assistenza e rappresentanza della stessa; nel caso, pertanto, in cui tale avviso sia stato effettuato, non comporta nullità la omissione di analoga comunicazione al consulente di parte.

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