Cassazione penale Sez. III sentenza n. 32254 del 8 agosto 2007

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di perizia, qualora all'atto del conferimento dell'incarico non venga indicata la data di inizio delle operazioni, il perito deve tempestivamente procedere alla relativa comunicazione al difensore anche se questi non abbia nominato un consulente tecnico di parte; l'omissione di tale comunicazione determina la nullitą a regime intermedio della perizia.

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