Cassazione penale Sez. III sentenza n. 809 del 13 gennaio 2009

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema d'attività peritali, gli atti di cui il perito può prendere visione su autorizzazione del giudice sono non soltanto quelli già inseriti nel fascicolo per il dibattimento, ma anche quelli "dei quali la legge prevede l'acquisizione" al fascicolo medesimo, ossia gli atti suscettibili di farvi legittimamente ingresso nel corso del giudizio anche in un momento successivo al conferimento dell'incarico.

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