Cassazione penale Sez. I sentenza n. 13750 del 1 dicembre 1999

(2 massime)

(massima n. 1)

In tema di perizia, il mancato rispetto del termine, di natura ordinatoria, di sei mesi previsto dall'art. 227 c.p.p. per rispondere ai quesiti non comporta la nullitā o inutilizzabilitā della perizia.

(massima n. 2)

Non sussiste obbligo del giudice di dare lettura della relazione scritta eventualmente presentata dal perito, a meno che il giudice, dopo aver proceduto all'esame del perito, non lo ritenga necessario o qualcuna delle parti ne faccia richiesta; l'obbligo di lettura č prescritto solo per gli atti originariamente contenuti nel fascicolo formato a norma dell'art. 431 c.p.p., e pertanto non per la relazione peritale scritta che non č un adempimento obbligatorio, essendo anzi previsto che il perito risponda oralmente in udienza ai quesiti postigli, e pertanto non rientra tra gli atti originariamente contenuti nel fascicolo per il dibattimento.

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