Cassazione penale Sez. II sentenza n. 11425 del 11 marzo 2003

(1 massima)

(massima n. 1)

L'omessa comunicazione da parte del perito nominato nel corso del dibattimento del giorno, ora e luogo di inizio delle operazioni peritali, incide sul diritto di difesa, in quanto pregiudica l'eventuale esercizio della facoltà di nomina di un consulente tecnico di parte, e determina perciò una nullità di ordine generale, che deve essere dedotta prima della deliberazione della sentenza di primo grado. (Nel caso di specie, la parte aveva immediatamente dedotto la nullità e pertanto la sentenza è stata annullata con rinvio in quanto fondata sui risultati della perizia dibattimentale).

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