Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 1895 del 26 febbraio 1993

(1 massima)

(massima n. 1)

L'infermità psichica dell'imputato non può essere desunta da malattia precedentemente diagnosticata, né dall'indagine peritale espletata nel corso di altro procedimento, ma deve formare oggetto di accertamento in relazione al fatto addebitato ed al tempo in cui esso è stato commesso, a condizione che sia specificamente allegata. (La Suprema Corte ha disatteso la doglianza concernente la mancata esecuzione d'una perizia psichiatrica, rilevando che l'infermità non era stata dedotta coi motivi d'appello e non aveva formato oggetto di allegazione nel giudizio di primo grado da parte del difensore, che aveva così contravvenuto al relativo onere).

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