Cassazione penale Sez. III sentenza n. 794 del 27 gennaio 1996

(1 massima)

(massima n. 1)

Il divieto di perizie sul carattere, sulla personalità e sulle qualità psichiche (indipendenti da cause patologiche) dell'imputato — posto dall'art. 220, comma 2, c.p.p. — non si estende anche alla persona offesa-teste, la cui deposizione — proprio perché essa può essere assunta da sola come fonte di prova — deve essere sottoposta ad una rigorosa indagine positiva sulla credibilità accompagnata da un controllo sulla credibilità soggettiva, deve essere verificata anche ai sensi del comma 2 dell'art. 196 stesso codice (capacità di testimoniare): la verifica della «idoneità mentale» è rivolta ad accertare se la persona offesa sia stata nelle condizioni di rendersi conto dei comportamenti tenuti in pregiudizio della sua persona e del suo patrimonio e possa poi riferire in modo veritiero siffatti comportamenti. Ciò non significa che sia possibile demandare ad un perito la verifica dell'attendibilità del testimone, ma non esclude che il giudice possa ritenere utile un apporto di specifiche competenze tecnico-scientifiche: al giudicante spetta pur sempre l'ultima parola attraverso il vaglio critico delle nozioni acquisite alle quali non inserisce alcuna deterministica valenza ai fini decisionali.

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