Cassazione penale Sez. I sentenza n. 10162 del 26 novembre 1996

(2 massime)

(massima n. 1)

Le argomentazioni che specificamente riguardano le ragioni per le quali il giudice ritiene non attendibili le prove a favore dell'imputato devono avere lo stesso spessore di adeguatezza e coerenza richiesto per la motivazione delle prove a carico; e, nella comparazione, delle scelte operate e del privilegio accordato agli uni o agli altri elementi acquisiti va data congrua dimostrazione, senza salti logici.

(massima n. 2)

Le individuazioni fotografiche non hanno valore di ricognizione quale mezzo di prova legislativamente disciplinato (artt. 213 ss. c.p.p.) secondo precise regole: fatte nel corso di una testimonianza, acquistano rilevanza probatoria alla stregua di dichiarazioni di un soggetto sulla individuazione di una persona, cosģ costituendo un elemento di giudizio introdotto nel processo quale frammento dimostrativo in una lettura di assieme del coacervo probatorio, previa valutazione delle stesse dchiarazioni secondo le regole del rito in relazione alla parte dalla quale provengono.

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