Cassazione penale Sez. V sentenza n. 11805 del 11 marzo 2004

(1 massima)

(massima n. 1)

In applicazione del principio tempus regit actum deve escludersi l'inutilizzabilitā dell'esame dibattimentale di imputato di reato connesso, effettuato ai sensi dell'art. 210 c.p.p., senza l'avvertimento previsto dall'art. 64, comma terzo, lett. c), c.p.p., quando trattisi di atto compiuto prima dell'entrata in vigore della legge 1 marzo 2001 n. 63, che ha introdotto l'obbligo di detto avvertimento; nč potendosi in contrario invocare il disposto di cui all'art. 26, comma secondo, della citata legge n. 63/2001, giacchč l'obbligo ivi previsto di rinnovazione degli atti nelle forme prescritte dalle nuove disposizioni vale soltanto se il procedimento si trova ancora nella fase delle indagini preliminari.

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