Cassazione penale Sez. II sentenza n. 1226 del 29 gennaio 1999

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di lettura, nel dibattimento, delle dichiarazioni dei soggetti indicati nell'art. 210 c.p.p., la normativa transitoria di cui alla legge 7 agosto 1997 n. 267 subordina l'applicabilitą delle nuove regole, nei giudizi di merito in corso, al duplice presupposto che vi sia la richiesta della parte interessata e che non sussistano preclusioni derivanti dal giudicato o dai limiti di devoluzione dell'impugnazione; ne deriva che solo la richiesta della parte e la successiva rinnovazione dell'esame rende applicabili nel procedimento le nuove regole sulla prova e che, in mancanza, le dichiarazioni acquisite mediante lettura sono pienamente utilizzabili, in conformitą a quanto disponeva il previgente testo dell'art. 513 c.p.p.

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