Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 7765 del 27 febbraio 2002

(1 massima)

(massima n. 1)

L'ordinanza con cui il giudice di primo grado disponga l'accompagnamento coattivo dell'imputato ai fini dell'esame e l'assunzione di esso senza il preventivo avvertimento della facoltā di non rispondere (in violazione degli artt. 490 e 210 c.p.p.) č illegittima e comporta l'inutilizzabilitā delle dichiarazioni rese dall'imputato ex art. 526 c.p.p., ma non anche la nullitā e l'inutilizzabilitā di tutte le altre prove, legittimamente acquisite nel dibattimento in modo autonomo e nelle forme consentite, non sussistendo tra queste ultime e l'atto nullo un rapporto di dipendenza effettiva ovvero un nesso per cui l'atto dichiarato nullo costituisca la ineliminabile premessa logica e giuridica di quello successivo.

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