Cassazione penale Sez. I sentenza n. 119 del 10 gennaio 1995

(2 massime)

(massima n. 1)

La possibilitą di esaminare persone imputate in procedimento connesso (art. 210 c.p.p.) comprende anche coloro nei confronti delle quali, inizialmente imputate nello stesso procedimento, sia poi intervenuta separazione del giudizio (nella specie, per intervenuto patteggiamento all'udienza preliminare). Ne consegue, in caso di esercizio della facoltą di non rispondere, l'applicazione dell'art. 513 comma 2 c.p.p., quale risulta a seguito della sentenza n. 254/92 della Corte costituzionale, sģ che, dopo tale pronuncia, si deve ritenere privilegiata l'esigenza di un processo giusto alla rigiditą della formale assunzione del mezzo di prova.

(massima n. 2)

Nell'ipotesi di concorso non necessario di persone nel reato, la struttura del fatto resta sostanzialmente immutata anche quando ricorra una variante in corso di esecuzione, che non determini, con riferimento al ruolo dei vari concorrenti, un mutamento in tutte le direzioni che, alterando significativamente il sinallagma e distogliendolo dall'originario programma oggetto della contestazione, menomi il diritto di difesa, frustrandone il concreto esercizio a causa di un pregiudizio effettivo.

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