(massima n. 1)
In tema di esame di persona imputata in procedimento connesso, mentre il divieto di cui all'art. 63 c.p.p. (che comporta la inutilizzabilitą delle dichiarazioni di chi, sin dall'inizio, avrebbe dovuto essere ascoltato quale indagato) inerisce alle sole dichiarazioni autoindizianti, il riferimento che l'art. 210 c.p.p. fa all'art. 12 stesso codice deve ritenersi limitato alla ipotesi della sola connessione soggettiva (lettera a del predetto articolo 12), la quale si realizza nel concorso o nella cooperazione di persone nel reato, ovvero nella causazione dell'evento da parte di pił persone, con condotte indipendenti. Restano dunque escluse dalla previsione sia la cosģ detta connessione teleologica, sia quella occasionale, di cui all'art. 12 lettera c) c.p.p. (Nella fattispecie, la Corte ha rigettato il ricorso dell'imputato, chiamato a rispondere di lesioni personali, che aveva dedotto la inutilizzabilitą delle dichiarazioni di un teste, diverso dalla vittima del reato, il quale, in altro procedimento, era imputato di ingiurie in suo danno).