Cassazione penale Sez. I sentenza n. 9531 del 23 luglio 1999

(2 massime)

(massima n. 1)

In tema di valutazione delle dichiarazioni rese ex art. 210 c.p.p., il riscontro richiesto dalla legge non deve necessariamente consistere in una prova distinta della colpevolezza dell'incolpato, che renderebbe superflua la verifica delle dichiarazioni accusatorie, ben potendo essere ravvisato in elementi fattuali o logici che ne dimostrino per taluni effetti la veridicità e, integrandosi con esse, ne garantiscano l'attendibilità anche ab extrinseco. Ed invero tali dichiarazioni se risultano già riscontrate con riguardo al fatto nella sua obiettività, rafforzano l'attendibilità intrinseca del dichiarante e si proiettano sull'ulteriore controllo da effettuarsi in ordine al contenuto individualizzante delle dichiarazioni, per il quale i riscontri, pur sempre necessari, non richiedono una forza dimostrativa particolarmente accentuata. Ne consegue che le dichiarazioni accusatorie rese ex art. 210 c.p.p. richiedono riscontri di qualsiasi natura, ma comunque attinenti alla individuale posizione dell'incolpato, la cui idoneità a confermare l'attendibilità del dichiarante va valutata con minor rigore quando la vicenda da questi narrata sia già nei suoi aspetti obiettivi riscontrata.

(massima n. 2)

L'interesse all'impugnazione non può essere concepito come aspirazione soggettiva al conseguimento di una pronuncia dalla cui motivazione siano rimosse tutte quelle parti che possono essere ritenute pregiudizievoli perché esplicative di una perplessità sull'innocenza dell'imputato. Ed invero, l'impugnazione si configura pur sempre come un rimedio a disposizione della parte per la tutela di posizioni soggettive giuridicamente rilevanti, e non già di interessi di mero fatto, non apprezzabili dall'ordinamento giuridico. Ne consegue che la legge processuale non ammette l'esercizio del diritto di impugnazione al solo scopo di assicurare la congruità della motivazione e l'esattezza teorica della decisione, senza che alla posizione giuridica del soggetto derivi alcun risultato favorevole.

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