Cassazione penale Sez. V sentenza n. 2333 del 24 febbraio 1994

(1 massima)

(massima n. 1)

Nel giudizio abbreviato d'appello il giudice, ove lo ritenga assolutamente necessario ai fini della decisione, può disporre d'ufficio l'assunzione di nuove prove; le parti, invece, non hanno i normali poteri di disposizione della prova concessi loro dall'art. 190 c.p.p., avendo rinunciato a tale diritto coll'utilizzazione del rito abbreviato.

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