Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 5976 del 19 giugno 1997

(2 massime)

(massima n. 1)

Qualora la parte rinunci all'assunzione di una prova gią, su sua richiesta, ammessa, detta rinuncia non vincola il giudice, il quale deve comunque valutare se la prova in questione sia divenuta o meno superflua e provvedere, quindi, in caso positivo, a revocarne l'ammissione, nel modo previsto dall'art. 495, comma 4, c.p.p.

(massima n. 2)

Una volta introdotto un teste nella dinamica dibattimentale attraverso l'indicazione nella lista testi approvata dal presidente del tribunale nelle forme di rito, la sua escussione non č pił rimessa esclusivamente alla volontą della parte che lo ha richiesto e la rinuncia ad essa fa salvo il diritto dell'altra parte di procedere all'esame o comunque vincola il tribunale a motivare in modo esplicito sulla non assunzione della prova (nel caso di specie un teste d'accusa) in applicazione del principio generale previsto dall'art. 495 comma 4 c.p.p.

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