Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 4978 del 8 febbraio 2010

(2 massime)

(massima n. 1)

La registrazione video č un documento figurativo, che testimonia di un fatto attraverso le immagini che lo rappresentano e non attraverso la scrittura che lo descrive, pertanto, non costituendo una scrittura privata, č utilizzabile probatoriamente al di fuori di quanto previsto dall'art. 2072 cod. civ., e quindi senza necessitā della sua sottoscrizione, dovendo la sua autenticitā essere accertata caso per caso dal giudice.

(massima n. 2)

Le riprese visive di una manifestazione tenutasi in luoghi pubblici, se effettuate al di fuori del procedimento penale, devono essere qualificate non giā come prove atipiche, bensė come documenti, per la cui acquisizione, dunque, non č necessaria l'instaurazione del contraddittorio previsto dall'art. 189 c.p.p..

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