Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 46024 del 28 novembre 2003

(1 massima)

(massima n. 1)

Il riconoscimento fotografico operato in sede di indagini di P.G. e non regolato dal codice di rito, costituisce un accertamento di fatto e, come tale, è utilizzabile nel giudizio in base al principio di non tassatività dei mezzi di prova ed a quello del libero convincimento del giudice. La certezza della prova, infatti, non discende dal riconoscimento come strumento probatorio, ma dall'attendibilità accordata alla deposizione di chi (nella specie, la persona offesa), avendo esaminato la foto dell'imputato, si dica certo della sua identificazione, e ciò soprattutto quando questa venga confermata al giudice.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.