Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 8272 del 2 marzo 2011

(1 massima)

(massima n. 1)

Al riconoscimento fotografico smentito da una successiva ricognizione personale operata dalla stessa persona non possono essere attribuiti attendibilitą ed efficacia probatoria superiori rispetto alla seconda, a meno che quest'ultima non risulti, da precisi elementi processualmente emersi, effetto di «violenza, minaccia, offerta o promessa di denaro o di altra utilitą» posto che il regime delle contestazioni č applicabile anche alla ricognizione.

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